Statuto di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta

 

 

Articolo  1   Denominazione e sede sociale. 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in La Spezia, loc. Felettino Via del Forno 15, un’associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che ha la denominazione di: associazione sportiva dilettantistica  GRUPPO SUB OSPEDALE.

Essa aderisce alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti) e a qualunque Ente o Federazione cui il Consiglio Direttivo delibererà di aderire.

 

Articolo  2   Scopo dell’associazione. 

1.       L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

  1. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività subacquee e della pesca sportiva, mediante l’organizzazione di ogni forma di attività anche agonistica, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse, inclusa attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tali discipline, rivolta anche alle persone diversamente abili.

Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà, anche, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina delle attività subacquee e della pesca sportiva. Nella propria sede l’associazione potrà inoltre svolgere altre attività ricreative in favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.

3.       L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall’obbligatorietà del bilancio.

  1. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione di appartenenza.

 

Articolo  3   Durata dell’associazione. 

La durata dell’associazione è illimitata, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 del presente statuto.

 

Articolo  4   Norme d’ammissione all’associazione. 

1.       Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’associazione.

2.       All’atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

3.       In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

  1. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo  5   Decadenza dalla qualifica di socio. 

1.       I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a)      dimissioni;

b)      radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;

c)      causa di morte;

d)      scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 30 del presente statuto.

2.       Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera b) dovrà essere notificato al socio destinatario tramite lettera e dovrà essere ratificato dall’Assemblea ordinaria, e rimane sospeso fino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale Assemblea, alla cui seduta dovrà essere invitato il socio in capo del quale è stato emesso il provvedimento, si eseguirà un esame in contraddittorio dei fatti specifici e delle cause che hanno generato tale provvedimento.

  1. L’associato radiato non potrà più essere ammesso nell’associazione.

 

Articolo  6   Diritti dei soci. 

1.       Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito anche dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.       Il socio maggiorenne avrà diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione in base a quanto previsto nel successivo art. 16.

  1. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali, secondo le modalità eventualmente stabilite nell’apposito regolamento.

 

Articolo  7   Organi dell’associazione. 

Gli Organi sociali sono:

a)      l’Assemblea dei Soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).

 

Articolo  8   Norme di funzionamento dell’Assemblea. 

1.       L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.       L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3.       Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

4.       L’Assemblea nomina un segretario e, se necessari, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

5.       Il Presidente dell’Assemblea:

·         dirige e regola le discussioni;

·         stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;

·         cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.

  1. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo.

 

Articolo  9   Partecipazione alle assemblee. 

1.       Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2.       Ogni socio può rappresentare sé stesso e non sono ammesse deleghe.

 

Articolo  10   Assemblea ordinaria.

1.       La convocazione dell’Assemblea ordinaria sarà fatta non meno di 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

2.       L’Assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

  1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

Articolo  11   Validità dell’Assemblea ordinaria. 

1.       L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  1. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati in regola intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

 

Articolo  12   Attribuzioni dell’Assemblea ordinaria. 

L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a)      bilancio consuntivo e preventivo;

b)      indirizzi e direttive generali dell’associazione;

c)      nomina il Consiglio Direttivo dell’associazione ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;

d)      tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

 

Articolo  13   Assemblea straordinaria. 

1.       L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.       La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà inoltre essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Articolo  14   Validità dell’Assemblea straordinaria. 

1.       L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.       L’Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati in regola e delibera a maggioranza dei presenti.

  1. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati (vedi successivo art. 30 del presente statuto).

 

Articolo  15   Attribuzioni dell’Assemblea straordinaria. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a)      approvazione e modificazione dello statuto sociale;

b)      atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c)      designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;

d)      scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione (vedi successivo art. 30).

 

Articolo  16   Consiglio Direttivo. 

1.       Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti.

2.       Una volta eletto, il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e/o il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3.       Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

4.       Possono ricoprire cariche sociali i soli soci:

·         maggiorenni;

·         in regola con il pagamento delle quote associative;

·         che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.P.S.A.S. nell’ambito della disciplina praticata da questa società;

·         non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

·         non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 (due) anni.

 

Articolo  17   Funzionamento del Consiglio Direttivo. 

1.       Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.       In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

  1. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Tale verbale deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

 

Articolo  18   Dimissioni dei consiglieri. 

1.       Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo o di altri candidati alla carica di consigliere, tratti dalla graduatoria dei non eletti nell’ultima Assemblea sociale elettiva. Ove non vi siano candidati non eletti, il Consiglio proseguirà in tale situazione dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per integrare i mancanti. Tali nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

2.       Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile successiva del Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria, come indicato all’art. 10 comma 1, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

 

Articolo  19   Convocazione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

 

Articolo  20   Compiti del Consiglio Direttivo. 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      deliberare sulle richieste di ammissione dei soci;

b)      predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c)      stabilire i programmi delle attività;

d)      stabilire le date di convocazione delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto all’art. 13;

e)      redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;

f)       adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g)      attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.

 

Articolo  21   Il Presidente. 

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi sociali.

 

Articolo  22   Il Vicepresidente. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed inoltre in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

 

Articolo  23   Il Segretario. 

Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.

 

Articolo  24   Il Tesoriere. 

Il Tesoriere (se nominato dal Consiglio Direttivo come carica distinta dal Segretario) cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Articolo  25   Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto necessario, viene eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Articolo  26   Il rendiconto. 

1.       Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare.

2.       Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.       Tale bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che ne riporta all’ordine del giorno l’approvazione.

 

Articolo  27   Anno sociale. 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo  28   Patrimonio e mezzi finanziari. 

1.       Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili.

  1. I mezzi finanziari sono costituiti:

a)      dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b)      dai lasciti e donazioni;

c)      dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)      dai contributi di enti ed associazioni pubbliche e private;

e)      dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f)       dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Articolo  29   Clausola compromissoria. 

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.

 

Articolo  30   Scioglimento dell’associazione. 

1.       Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2.       L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’eventuale autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’associazione.

  1. La destinazione del patrimonio e dei mezzi finanziari residui avverrà a fvore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 Articolo  31   Norma di rinvio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.