Statuto di associazione sportiva
dilettantistica non riconosciuta
Articolo
1
–
Denominazione
e sede sociale.
Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in La
Spezia, loc. Felettino Via del Forno 15, un’associazione non commerciale,
operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che ha la denominazione
di: associazione sportiva dilettantistica
GRUPPO
SUB OSPEDALE.
Essa aderisce alla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee), al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti) e a qualunque Ente o
Federazione cui il Consiglio Direttivo delibererà di aderire.
Articolo
2
–
Scopo
dell’associazione.
1.
L’associazione non ha scopo di
lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche
in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Per un migliore raggiungimento degli scopi sociali
l’associazione potrà, anche, svolgere l’attività di gestione, conduzione,
manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della
disciplina delle attività subacquee e della pesca sportiva. Nella propria sede
l’associazione potrà inoltre svolgere altre attività ricreative in favore dei
propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.
3.
L’associazione è caratterizzata
dalla democraticità della sua struttura, dall’elettività e gratuità delle
cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre
dall’obbligatorietà del bilancio.
Articolo
3
–
Durata
dell’associazione.
La durata dell’associazione è illimitata, salvo quanto
previsto dal successivo art. 30 del presente statuto.
Articolo
4
–
Norme
d’ammissione all’associazione.
1.
Chi intende essere ammesso come
socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al
presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli Organi dell’associazione.
2.
All’atto della richiesta sarà
rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio.
3.
In caso di domanda di ammissione
a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere sottoscritta
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo
5
–
Decadenza
dalla qualifica di socio.
1.
I soci cessano di appartenere
all’associazione nei seguenti casi:
a)
dimissioni;
b)
radiazione deliberata dal
Consiglio Direttivo;
c)
causa di morte;
d)
scioglimento dell’associazione
ai sensi dell’art. 30 del presente statuto.
2.
Il provvedimento di radiazione
di cui alla lettera b) dovrà essere notificato al socio destinatario tramite
lettera e dovrà essere ratificato dall’Assemblea ordinaria, e rimane sospeso
fino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale Assemblea, alla cui seduta
dovrà essere invitato il socio in capo del quale è stato emesso il
provvedimento, si eseguirà un esame in contraddittorio dei fatti specifici e
delle cause che hanno generato tale provvedimento.
Articolo
6
–
Diritti
dei soci.
1.
Tutti i soci maggiorenni godono,
al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà
automaticamente acquisito anche dal socio minorenne alla prima Assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2.
Il socio maggiorenne avrà
diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione in base a
quanto previsto nel successivo art. 16.
Articolo
7
–
Organi
dell’associazione.
Gli Organi sociali sono:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei
Conti (se eletto).
Articolo
8
–
Norme
di funzionamento dell’Assemblea.
1.
L’Assemblea generale dei soci è
il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in forma
ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti.
2.
L’Assemblea dovrà essere
convocata presso la sede dell’associazione o comunque in altro luogo idoneo a
garantire la più agevole partecipazione degli associati.
3.
Le assemblee sono presiedute dal
Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da
una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta in tale
ruolo dalla maggioranza dei presenti.
4.
L’Assemblea nomina un segretario
e, se necessari, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva per la
designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere
attribuite a candidati.
5.
Il Presidente dell’Assemblea:
·
dirige e regola le discussioni;
·
stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni;
·
cura la predisposizione di un
apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
Articolo
9
–
Partecipazione
alle assemblee.
1.
Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con
il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione.
2.
Ogni socio può rappresentare sé
stesso e non sono ammesse deleghe.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria.
1.
La convocazione dell’Assemblea
ordinaria sarà fatta non meno di 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2.
L’Assemblea deve essere indetta
dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del
bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Articolo
11
–
Validità
dell’Assemblea ordinaria.
1.
L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo
12
–
Attribuzioni
dell’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a)
bilancio consuntivo e
preventivo;
b)
indirizzi e direttive generali
dell’associazione;
c)
nomina il Consiglio Direttivo
dell’associazione ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
d)
tutti gli altri argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella
competenza dell’Assemblea straordinaria.
Articolo
13
–
Assemblea
straordinaria.
1.
L’Assemblea straordinaria deve
essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della
data di svolgimento mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione,
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
La convocazione dell'assemblea
straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà
degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari,
che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo dovrà
procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea. La convocazione
dell'assemblea straordinaria potrà inoltre essere richiesta anche dalla metà più
uno dei componenti il consiglio direttivo.
Articolo
14
–
Validità
dell’Assemblea straordinaria.
1.
L’Assemblea straordinaria in
prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
2.
L’Assemblea straordinaria sarà
validamente costituita in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla
prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati in regola
e delibera a maggioranza dei presenti.
Articolo
15
–
Attribuzioni
dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a)
approvazione e modificazione
dello statuto sociale;
b)
atti e contratti relativi a
diritti reali immobiliari;
c)
designazione e sostituzione
degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da
compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;
d)
scioglimento dell’associazione e
modalità di liquidazione (vedi successivo art. 30).
Articolo
16
–
Consiglio
Direttivo.
1.
Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti.
2.
Una volta eletto, il Consiglio
Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il
Segretario e/o il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito.
3.
Il Consiglio Direttivo rimane in
carica 2 (due) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
4.
Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci:
·
maggiorenni;
·
in regola con il pagamento delle
quote associative;
·
che non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate
alla F.I.P.S.A.S. nell’ambito della disciplina praticata da questa società;
·
non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi;
·
non siano stati assoggettati da
parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad
esso aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni
superiori a 2 (due) anni.
Articolo
17
–
Funzionamento
del Consiglio Direttivo.
1.
Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
2.
In caso di parità il voto del
Presidente è determinante.
Articolo
18
–
Dimissioni
dei consiglieri.
1.
Nel caso che, per qualsiasi
ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, che non superino la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, i
rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo
o di altri candidati alla carica di consigliere, tratti dalla graduatoria dei
non eletti nell’ultima Assemblea sociale elettiva. Ove non vi siano candidati
non eletti, il Consiglio proseguirà in tale situazione dei suoi componenti fino
alla prima Assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per integrare i
mancanti. Tali nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza
originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di dimissioni o
impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le
relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo
Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile successiva del
Consiglio Direttivo.
Articolo
19
–
Convocazione
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, oppure se la convocazione sia richiesta da
almeno la metà dei consiglieri.
Articolo
20
–
Compiti
del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle richieste di
ammissione dei soci;
b)
predisporre il bilancio
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c)
stabilire i programmi delle
attività;
d)
stabilire le date di
convocazione delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto
all’art. 13;
e)
redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all’attività sociale;
f)
adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g)
attuare le finalità previste
dallo statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo
21
–
Il
Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione,
la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli
altri Organi sociali.
Articolo
22
–
Il
Vicepresidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo ed inoltre in quelle mansioni nelle quali sia
espressamente delegato.
Articolo
23
–
Il
Segretario.
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni.
Articolo 24 – Il Tesoriere.
Il Tesoriere (se nominato dal Consiglio Direttivo come carica
distinta dal Segretario) cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica
della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo
25
–
Il
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto necessario,
viene eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica due anni ed elegge al
proprio interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle
scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle
Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in
tema di bilancio consuntivo.
Articolo
26
–
Il
rendiconto.
1.
Il Consiglio Direttivo redige il
bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre
all’approvazione Assembleare.
2.
Il bilancio consuntivo deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto,
la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati.
3.
Tale bilancio deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell’Assemblea
ordinaria che ne riporta all’ordine del giorno l’approvazione.
Articolo
27
–
Anno
sociale.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo
28
–
Patrimonio
e mezzi finanziari.
1.
Il patrimonio è costituito dai
beni mobili ed immobili.
a)
dalle quote associative
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b)
dai lasciti e donazioni;
c)
dai contributi dello Stato,
delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d)
dai contributi di enti ed
associazioni pubbliche e private;
e)
dalle entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
f)
dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall’associazione.
Articolo
29
–
Clausola
compromissoria.
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci
e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di
appartenenza.
Articolo
30
–
Scioglimento
dell’associazione.
1.
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4
degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti esprimenti il solo voto
personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di
voto, con l’esclusione delle deleghe.
2.
L’Assemblea, all’atto di
scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’eventuale autorità
preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del
patrimonio e dei mezzi finanziari dell’associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione cui
l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.